Statuto dell’associazione Terra terra a.p.s.
Esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell’art. 82 DLgs 117/2017 .
Esente da imposta di registro in caso di adeguamento statutario previsto da modifiche o integrazioni normative ai sensi del comma 3 dell’art. 82 D.lgs 117/2017.
ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)
È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l’associazione di promozione sociale denominata Terra Terra – APS. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 17 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.
L’associazione di promozione sociale, ha la sede in via Xavier de Maistre n 19 nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d’Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio direttivo.
ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)
L’associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di diffondere una cultura ecologica, orientata a promuovere il processo di scoperta e radicamento della propria identità ecologica e lo svolgimento di attività di outdoor education, favorendone l’accesso a bambini, adulti e anziani, senza distinzione di sesso, orientamento politico, credo, provenienza geografica, condizione economica, disagio, diversità, marginalità e disabilità.
L’associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:
1. creare una rete di relazione fra persone, associazioni, fondazioni, enti pubblici, scuole, università, comunità, realtà cooperative e aziende per diffondere i principi e raggiungere gli scopi dell’associazione, promuovendo e attuando scambi interculturali, legati alle attività e alle finalità dell’associazione;
2. promuovere l’impiego del tempo libero attraverso iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative quali corsi, seminari, dibattiti, eventi, laboratori ed incontri, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di risorse ed informazioni e di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
3. promuovere e istituire campi ludico-educativi durante tutto l’anno, corsi e poli di avviamento e assistenza allo studio, senza limiti di età;
4. progettazione, creazione e attuazione di asili nel bosco, fattorie didattiche o esperienziali, progetti educativi sperimentali a contatto con la natura, eventi e attività di intrattenimento, culturali, ludiche;
5. elaborare e redigere pubblicazioni, a carattere scientifico e non, volte a favorire il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
6. promuovere qualsiasi azione e attività ritenuta opportuna o necessaria, per raggiungere gli scopi e le finalità dell’associazione.
ART. 3 (Soci)
Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell’associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dall’interessato. E’ deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. E’ comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Eventuale diniego deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci entro 60 giorni.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni con effetto allo scadere dell’anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’associazione.
L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all’interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La modalità di replica è in forma scritta, e deve pervenire entro 30 giorni.
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione e alle sue attività. I soci hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione senza limiti e discriminazioni;
- intervenire ed esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l’andamento dell’associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- dimettersi.
I soci hanno il dovere di:
- osservare le norme interne dell’associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
Le prestazioni dei soci sono prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
ART. 5 ( Volontariato e rapporti economici)
L’associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’ attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.
ART. 6 (Organi sociali)
Sono organi sociali:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
ART. 7 (Assemblea dei soci)
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. I soci possono intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, e-mail e/o sms almeno 5 giorni prima.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ciascun socio.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La modifica dello statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario.
L’Assemblea ordinaria è convocata per:
– eleggere e revocare tra i soci i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero;
– approvare il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
– approvare il bilancio di esercizio dell’anno precedente comprensivo della relazione di missione;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione dei soci;
– ratificare la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
– approvare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– approvare l’ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
– ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
– deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per:
– la discussione della proposta di modifica dello statuto;
– lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
ART. 8 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri scelti tra i soci.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, e-mail e/o sms almeno 5 giorni prima.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell’Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Compete al Consiglio direttivo:
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.
ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
– scadenza del mandato;
– dimissioni volontarie;
– revoca decisa dall’Assemblea.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
Compete al Presidente:
– presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea e curarne l’ordinato svolgimento dei lavori;
– sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell’associazione dove possono essere consultati dai soci;
– nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione;
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il presidente può essere rieletto al massimo per due mandati consecutivi.
ART. 10 (Il Segretario)
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’amministrazione dell’associazione. E’ preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell’associazione.
Compete al Segretario:
– coadiuvare il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
– redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
– curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali;
– curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l’assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
– predisporre i bilanci consuntivi che il Consiglio direttivo propone all’Assemblea per l’approvazione.
ART. 11 (Patrimonio e proventi)
Il patrimonio è costituito:
– da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.
I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:
– quote associative e contributi degli soci;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
ART. 12 (Bilancio)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
I bilanci sono depositati presso la sede dell’associazione 5 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 13 (libri sociali)
E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- E’ altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)
L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L’obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 15 (Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n.117- Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.
Esente da imposta di registro in caso di adeguamento statutario previsto da modifiche o integrazioni normative ai sensi del comma 3 dell’art. 82 D.lgs 117/2017.
ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)
È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l’associazione di promozione sociale denominata Terra Terra – APS. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 17 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.
L’associazione di promozione sociale, ha la sede in via Xavier de Maistre n 19 nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d’Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio direttivo.
ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)
L’associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di diffondere una cultura ecologica, orientata a promuovere il processo di scoperta e radicamento della propria identità ecologica e lo svolgimento di attività di outdoor education, favorendone l’accesso a bambini, adulti e anziani, senza distinzione di sesso, orientamento politico, credo, provenienza geografica, condizione economica, disagio, diversità, marginalità e disabilità.
L’associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:
1. creare una rete di relazione fra persone, associazioni, fondazioni, enti pubblici, scuole, università, comunità, realtà cooperative e aziende per diffondere i principi e raggiungere gli scopi dell’associazione, promuovendo e attuando scambi interculturali, legati alle attività e alle finalità dell’associazione;
2. promuovere l’impiego del tempo libero attraverso iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative quali corsi, seminari, dibattiti, eventi, laboratori ed incontri, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di risorse ed informazioni e di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
3. promuovere e istituire campi ludico-educativi durante tutto l’anno, corsi e poli di avviamento e assistenza allo studio, senza limiti di età;
4. progettazione, creazione e attuazione di asili nel bosco, fattorie didattiche o esperienziali, progetti educativi sperimentali a contatto con la natura, eventi e attività di intrattenimento, culturali, ludiche;
5. elaborare e redigere pubblicazioni, a carattere scientifico e non, volte a favorire il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
6. promuovere qualsiasi azione e attività ritenuta opportuna o necessaria, per raggiungere gli scopi e le finalità dell’associazione.
ART. 3 (Soci)
Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell’associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dall’interessato. E’ deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. E’ comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Eventuale diniego deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci entro 60 giorni.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni con effetto allo scadere dell’anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’associazione.
L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all’interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La modalità di replica è in forma scritta, e deve pervenire entro 30 giorni.
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione e alle sue attività. I soci hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione senza limiti e discriminazioni;
- intervenire ed esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l’andamento dell’associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- dimettersi.
I soci hanno il dovere di:
- osservare le norme interne dell’associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
Le prestazioni dei soci sono prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
ART. 5 ( Volontariato e rapporti economici)
L’associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’ attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.
ART. 6 (Organi sociali)
Sono organi sociali:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
ART. 7 (Assemblea dei soci)
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. I soci possono intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, e-mail e/o sms almeno 5 giorni prima.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ciascun socio.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La modifica dello statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario.
L’Assemblea ordinaria è convocata per:
– eleggere e revocare tra i soci i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero;
– approvare il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
– approvare il bilancio di esercizio dell’anno precedente comprensivo della relazione di missione;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione dei soci;
– ratificare la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
– approvare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– approvare l’ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
– ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
– deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per:
– la discussione della proposta di modifica dello statuto;
– lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
ART. 8 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri scelti tra i soci.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, e-mail e/o sms almeno 5 giorni prima.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell’Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Compete al Consiglio direttivo:
- attuare tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere e presentare all’Assemblea il programma delle attività e il bilancio di esercizio dell’anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- accogliere le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.
ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
– scadenza del mandato;
– dimissioni volontarie;
– revoca decisa dall’Assemblea.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
Compete al Presidente:
– presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea e curarne l’ordinato svolgimento dei lavori;
– sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell’associazione dove possono essere consultati dai soci;
– nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione;
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il presidente può essere rieletto al massimo per due mandati consecutivi.
ART. 10 (Il Segretario)
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’amministrazione dell’associazione. E’ preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell’associazione.
Compete al Segretario:
– coadiuvare il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
– redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
– curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali;
– curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l’assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
– predisporre i bilanci consuntivi che il Consiglio direttivo propone all’Assemblea per l’approvazione.
ART. 11 (Patrimonio e proventi)
Il patrimonio è costituito:
– da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.
I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:
– quote associative e contributi degli soci;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
ART. 12 (Bilancio)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
I bilanci sono depositati presso la sede dell’associazione 5 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 13 (libri sociali)
E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- E’ altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)
L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L’obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 15 (Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n.117- Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.